PIANO CALDO 2021: Riaschio da esposizione a temperature severe nei luoghi all’aperto in estate.
2021 opuscolo informativo caldo
PIANO CALDO 2021: Riaschio da esposizione a temperature severe nei luoghi all’aperto in estate.
2021 opuscolo informativo caldo
DVR AUTOFFICINE
Documento dedicato alla salute e sicurezza del settore Autofficine
Manuale Autofficine_Regione Veneto_UlssVicenza_2
Bando Regione Lombardia per reclutamento infermieri per campagna vaccinale
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/salute-benessere/promozione-salute/disponibilit-medici-specialisti-medici-laureati-infermieri-assistenti-sanitari-prestare-attivit-supporto-campagna-vaccinale-contro-sars-cov2-RLG12021017503
A causa delle difficoltà legate alla gestione dell’emergenza COVID 19, in questa fase pandemia si ritiene opportuno sospendere l’invio dell’Allegato 3B per tutto l’anno 2021 – VEDERE ALLEGATO
Pagare i fornitori, pagarli nel rispetto dei termini contrattuali, non interrompere la regolarità dei pagamenti é il nostro impegno.
LE REGOLE PER ENTRARE IN SMAO: DISPOSIZIONI RELATIVE AD EMERGENZA COVID-19
L’utilizzo di mascherina è obbligatorio per accedere ai poliambulatori.
All’ingresso verrà provata la temperatura e fornito gel igienizzante.
L’accesso non deve avvenire prima di 10 minuti rispetto all’orario di prenotazione.
La segnaletica interna fornisce indicazioni nel rispetto del distanziamento.
Smao srl attua con la massima cura i protocolli necessari alla sanificazione degli ambulatori, parti comuni e macchinari secondo le disposizioni vigenti.
Gli accompagnatori sono consentiti solo per persone non autosufficienti o minori.
Per visite specialistiche poliambulatori viene effettuato un PRE-TRIAGE TELEFONICO in cui l’utente verrà sottoposto a un breve questionario (in presenza di sintomi simil influenzali e/o respiratori, l’appuntamento verrà rimandato).
2020.09.24 Guarigione da COVID-19 o da patologia diversa
20.09.10 Ordinanza reg. Lombardia
2020.05.22 DocConferenza – LineeGuidaRriapertura-AttivitaEeconomicheProduttive
GUIDA ALLA RIPRESA DEL LAVORO: Documento Fase 2 Covid-19 Ver 1.4
DPCM e allegato del 26 aprile 2020
23.04.2020 PROTOCOLLO SICUREZZA
7 aprile FAQ – Servizio PSAL ATS Bergamo
Integrazione nota del 17.03.2020_ORDINE DEI MEDICI BS
DL 25 marzo 2020 n.19 riordino Covid
21.03.2020 Ordinanza Regione Lombardia
19.03.2020 Circolare_contact_tracing
17.03.2020 Opuscolo Nuovo Coronavirus Agg.
17.03.2020 NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE
17.03.2020 Informativa per le Imprese
*** 2020.03.14 Protocollo condiviso
09.03.20 Avviso alla popolazione
02 marzo 2020 Info Ambulatorio Smao
28.02.2020 Info Nuovo Coronavirus
26 Febbraio 2020 Info Ambulatorio Smao
Come utilizzare soluzioni alcoliche
Circolare del Ministero della Sanità: CORONAVIRUS
Vaccinazioni 2019 – 2020 per i clienti Smao, leggere l’allegato in ROSSO (Circolare antinfluenzale 2019-2020)
Sorveglianza Virologica dell’Influenza:
2019 Raccomandazioni OMS per composizione del vaccino antinfluenzale per la stagione 2019-2020
PER I CLIENTI SMAO:
Otoprotettore Personalizzato Smao
In allegato Certificazione CE 2019 – Regulation 2016/425/EU – EN 352-2:2002
-Scarica Certificazione Allegata ed i Product Testing :
2019 Otoprotettore Personalizzato Smao
L’INPS con la circolare n. 79 del 2 maggio u.s. fornisce una serie di informazioni relativamente agli obblighi, per il lavoratore ed il datore di lavoro, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
Nel caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro e permettere, quindi, il corretto svolgimento dell’istruttoria per la concessione della relativa prestazione previdenziale.
L’Istituto precisa che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, cioè prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
La mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie (100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza – si veda circolare n. 166 del 26 luglio 1988).
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.
Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.