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LAVORI USURANTI

L’obbligo per i datori di lavoro di comunicare entro il 30 aprile le lavorazioni particolarmente faticose e usuranti eseguite durante l’anno precedente.

Lavori Usuranti

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OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI INFORTUNIO

Dal 22 marzo 2016, 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 151/2015*, l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

Così il sito dell’INAIL, (scadenze, Certificato medico: nuova modalità trasmissione), che aggiunge: “Per consentire l’invio telematico dei certificati, è disponibile un’apposita procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale”.

Non tutti i medici certificatori né tutte le strutture sanitarie che prestano la prima assistenza possono utilizzare la procedura telematica, ma solo quelli che ne avranno fatto richiesta all’INAIL competente per territorio, attraverso il modulo che è messo a disposizione sul sito istituzionale.

Altre informazioni e dettagli in merito sono forniti con questo elenco di links che renderanno più agevole il compito dei “certificatori” della trasmissione telematica dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

 Modulistica certificati medici di infortunio – in vigore dal 22 marzo 2016;

 Cronologia delle versioni di certificati di infortunio;

 XML schema versione 1.5;

 Specifiche tecniche per XSD;

 Tracciato TXT versione 1.5;

 Schemi, specifiche e tabelle.

“Dopo il settimo comma (del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 N.d.R.), sono inseriti i seguenti: Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore.

I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (Codice del trattamento dei dati personali, della privacy, N.d.R.).

Per maggiori informazioni consigliamo di visionare il seguente link: wlpT38004288511402998251331_contentDataFile=UCM_220616&_windowLabel=T38004288511402998251331

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ISPEZIONI: DOCUMENTI NECESSARI.

Elenco minimo dei documenti richiesti all’azienda in caso di ispezione SPISAL

Sono elencati soltanto i documenti che vengono visionati o richiesti abitualmente in tutti i tipi di controlli, risulta evidente che, per esigenze specifiche, in caso di infortunio o malattia professionale o per quanto emerso nel corso dell’ispezione, possono essere visionati o richiesti anche tutti gli altri documenti che l’azienda è tenuta ad esibire.

In caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro può essere richiesta tutta la documentazione necessaria per accertare le responsabilità dell’evento.

Vedi Allegato:

Per il CANTIERE:

Per lo STABILIMENTO

Ispezioni – Documenti Necessari

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DEFIBRILLATORE PER ATTIVITA’ SPORTIVE

PROROGA DI SEI MESI PER L’OBBLIGO DI DEFIBRILLATORI NELLO SPORT

Pubblicato in GU il DECRETO 11 gennaio 2016 – Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.» che sancisce una proroga di sei mesi per l’obbligo di defibrillatori nello sport dilettantistico.

 

Il decreto del ministro della salute del 24 aprile 2013 fissava al 19 gennaio 2016 la decorrenza dell’obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di garantire, durante allenamenti e gare, la disponibilità di un defibrillatore e la presenza di una persona autorizzata ad utilizzarlo. Ora questo termine è stato prorogato di sei mesi, la nuova scadenza è quindi 20 luglio 2016.

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